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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  8-10-1993
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Art. 12

Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura


A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo, è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione.

A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.

Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti.

Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi, 4°, 5°, 6°, 8° e 9° dell'art. 8.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e succes- sive modificazioni ed integrazioni".