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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-2-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e la semplificazione, dal 1° luglio 1939, dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1939, n. 363, che stabiliva, a norma del 4° comma dell'articolo unico del sopra citato Regio decreto-legge, le modalità per l'accertamento dei detti contributi, limitatamente al secondo semestre 1939, nonché le modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura per il detto anno;
Visto l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, che converte in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, con la seguente modificazione: «Nell'articolo unico, primo comma, alle parole: a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940»;
Ritenuta la necessità, a seguito della cennata modificazione, di determinare le modalità per l'accertamento dei mentovati contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 e per l'accertamento, dalla stessa data, dei lavoratori dell'agricoltura;
Ritenuta la necessità di determinare le modalità di reparto degli stessi contributi per gli Enti interessati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Accertamento dei contributi


I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le Associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.