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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
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Testo in vigore dal:  24-3-1931
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Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148))
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A)".