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REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1957

Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro. (023U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1958)
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Testo in vigore dal:  13-10-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i periodi per ciascuna industria in essa determinati.