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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-8-1923

Art. 4

Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.


Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purché la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.