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REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1957

Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro. (023U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1958)
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Testo in vigore dal: 13-10-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923,  n.  692,  relativo
alla limitazione dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati
delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; 
 
  Visto l'art. 8 del regolamento  approvato  con  Nostro  decreto  10
settembre  1923,  n.  1955,  per  l'applicazione  del   decreto-legge
medesimo; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' approvata  la  tabella  annessa  al  presente  decreto  e  vista
d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e  le
lavorazioni per le quali, per necessita' imposte da esigenze tecniche
o stagionali,  e'  consentita  la  facolta'  di  superare  le  8  ore
giornaliere o le 48 ore  settimanali,  per  i  periodi  per  ciascuna
industria in essa determinati.