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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373

Aumenta degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1949)
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Testo in vigore dal:  13-9-1947
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UMBERTO II

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la corresponsione dell'indennità caro-pane;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli assegni integrativi della indennità di disoccupazione, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono elevati, per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa, a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 6 del decreto Legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per variarne la misura e stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lett. b)) che "A titolo di indennità caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, a norma dell'art. 5 del presente decreto, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per i disoccupati involontari".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 ha disposto (con l'art. 1) che "La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è elevata fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti".