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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373

Aumenta degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1949)
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Testo in vigore dal: 13-9-1947
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                             UMBERTO II

  RE d'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
per   la   corresponsione   di  assegni  integrativi  delle  pensioni
invalidita',  vecchiaia  e per i superstiti e delle altre prestazioni
delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.
579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennita' di
disoccupazione;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n.
38, per la corresponsione dell'indennita' caro-pane;
  Visto  il  R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione
del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e'
dovuto il contributo per gli assegni familiari;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n.
58;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  assegni integrativi della indennita' di disoccupazione, di cui
al  decreto  legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono
elevati,  per ogni giornata di corresponsione dell'indennita' stessa,
a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma
restando  la  procedura  prevista dall'art. 6 del decreto Legislativo
Luogotenenziale  1°  marzo  1945,  n.  177,  per variarne la misura e
stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  Decreto  Legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio
1947,  n.  563  ha  disposto (con l'art. 3, comma 1, lett. b)) che "A
titolo  di indennita' caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16
aprile  1947,  nella  misura  di  L.  104  mensili  ragguagliabili  a
giornata,  a  settimana  e  a  quindicina,  a  norma  dell'art. 5 del
presente  decreto,  le  prestazioni previste dagli articoli 1 e 2 del
regio  decreto  legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per i disoccupati
involontari".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  Decreto  Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1947,  n. 870 ha disposto (con l'art. 1) che "La misura degli assegni
integrativi  di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto
legislativo  20  maggio  1946,  n. 373, e dei sussidi straordinari di
disoccupazione  di  cui  agli  articoli  2 e 3 del decreto stesso, e'
elevata  fino  alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro
per  il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per
il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio
a  carico,  per  ogni  giornata di corresponsione degli assegni e dei
sussidi predetti".