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REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880 (in G.U. 05/07/1938, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
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Art. 10



Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioui circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
((12))


La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.(5)

Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.

L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.

L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.

Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.(5)
(9)(11)
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli importi stabiliti dai commi 2 e 6 dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per spese di involucro ed accessori, per il suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi radio, sono elevati rispettivamente a lire 50,60 e lire 25,60".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 1946.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 14 aprile 1975, n. 103 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 21 luglio 1984, n. 362 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo".