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REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880 (in G.U. 05/07/1938, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2016
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23  ottobre  1925,  n.  1917,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 novembre  1927,  n.  2207,  convertito
nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito  nella
legge 21 dicembre 1931, n. 1823; 
 
  Visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella
legge 28 marzo 1935, n. 857; 
 
  Visto i1 R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella
legge 11 aprile 1935, n. 762; 
 
  Visto il R. decreto-legge 9  dicembre  1935,  n.  2173,  convertito
nella legge 26 marzo 1936, n. 780; 
 
  Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  integrare  e
coordinare le norme vigenti relative alla riscossione dei  canoni  di
abbonamento alle radioaudizioni: 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri per le  comunicazioni  e  per  la
cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque detenga uno o piu'  apparecchi  atti  od  adattabili  alla
ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento  del  canone
di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. 
 
  La  presenza  di  un  impianto  aereo  atto   alla   captazione   o
trasmissione  di  onde  elettriche  o  di  un  dispositivo  idoneo  a
sostituire  l'impianto  aereo,  ovvero  di  linee  interne   per   il
funzionamento  di  apparecchi   radioelettrici,   fa   presumere   la
detenzione  o  l'utenza  di  un  apparecchio  radio-ricevente.   ((La
detenzione di un apparecchio si presume  altresi'  nel  caso  in  cui
esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel  luogo  in
cui un soggetto  ha  la  sua  residenza  anagrafica.  Allo  scopo  di
superare le presunzioni di cui ai  precedenti  periodi,  a  decorrere
dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la  cui  mendacia  comporta  gli
effetti, anche penali, di cui  all'articolo  76  del  medesimo  testo
unico. Tale dichiarazione e' presentata all'Agenzia delle  entrate  -
Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino  I
- Sportello S.A.T., con le modalita' definite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita'  per  l'anno  in
cui e' stata presentata)). 
 
  ((Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)).