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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991
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Art. 37



Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

L'assicurazione per la maternità è obbligatoria per le donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori-scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto.
(37)
((40))
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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169, nel modificare l'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione".