stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-10-1935 al: 8-1-1986
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al perfezionamento e al coordinamento delle norme vigenti sulla previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.