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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935, n. 114

Aumento del contributo obbligatorio da parte dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. (035U0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 846 (in G.U. 13/06/1935, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal:  24-5-1951
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare, in relazione alle accresciute esigenze di funzionamento dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, l'aumento del contributo finanziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi pensionati di guerra, stabilito in favore dell'Associazione medesima, con R. decreto-legge 20 dicembre 1929, u. 2163, convertito in legge con legge 2 giugno 1930, n. 820;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, è sostituito dal seguente:

«L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di minorazione di guerra, il pagamento di un contributo finanziario continuativo non superiore a L. 10 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza, con decorrenza dal 1° ottobre 1945».(2)
((3))


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 357, foglio 37. - Mancini.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, è aumentato da lire 10 a lire 30 mensili".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1° luglio 1947.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 18 aprile 1951, n. 295, ha disposto (con l'articolo unico comma 1) che "Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, è aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge".