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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 luglio 1947, n. 799

Contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal:  29-8-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, è aumentato da lire 10 a lire 30 mensili.
La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1947.