stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935, n. 114

Aumento del contributo obbligatorio da parte dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. (035U0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 846 (in G.U. 13/06/1935, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-5-1951
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza  di  autorizzare,  in  relazione
alle  accresciute   esigenze   di   funzionamento   dell'Associazione
nazionale  tra  mutilati  ed  invalidi  di  guerra,   l'aumento   del
contributo finanziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi
pensionati di guerra, stabilito in favore dell'Associazione medesima,
con R. decreto-legge 20 dicembre 1929, u. 2163, convertito  in  legge
con legge 2 giugno 1930, n. 820; 
 
  Visti il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, e l'art. 3, n. 2, della
legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20  dicembre  1929,
n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, e'  sostituito
dal seguente: 
 
  «L'Associazione nazionale fra mutilati ed  invalidi  di  guerra  ha
facolta' di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti  tali
in conseguenza di servizio militare, residenti  nel  Regno,  i  quali
fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno  di
minorazione di guerra, il  pagamento  di  un  contributo  finanziario
continuativo  non  superiore  a  L.  10  mensili,  da  destinare   al
funzionamento dei propri uffici di assistenza, con decorrenza dal  1°
ottobre 1945».(2) ((3)) 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per la conversione in legge. 
 
  Il Capo del Governo, proponente, e' autorizzato alla  presentazione
del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 357, foglio 37. - Mancini. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n.  799,
ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  "Il  contributo  a  favore
dell'Associazione nazionale  fra  mutilati  ed  invalidi  di  guerra,
previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato
dall'art. 1 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  28  settembre
1945, n. 645, e' aumentato da lire 10 a lire 30 mensili". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica decorre dal 1° luglio 1947. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 18 aprile 1951, n. 295, ha  disposto  (con  l'articolo  unico
comma 1) che "Il contributo a favore dell'Associazione nazionale  fra
mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio  decreto-legge  25
febbraio  1935,  n.  114,  modificato  dall'articolo  1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art.  1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  24  luglio
1947, n. 799, e' aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla
rata di scadenza della pensione del mese successivo alla  entrata  in
vigore della presente legge".