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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1924, n. 456

Aumento delle entrate demaniali. (024U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535 (in G.U. 12/01/1928, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1981)
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Testo in vigore dal:  3-12-1981
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Art. 2




Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'Amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente. (2) (3) (4)
((5))


Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui ai primo comma, dell'art. 2 del regio decretolegge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui ai secondo comma dell'articolo stesso".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già decuplicati à termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica "ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno".