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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1924, n. 456

Aumento delle entrate demaniali. (024U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535 (in G.U. 12/01/1928, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1981)
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Testo in vigore dal: 1-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, e l'art.  1
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto  col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari
esteri, coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari
di culto, i lavori pubblici, l'economia nazionale,  la  guerra  e  la
marina,  e  col  Commissario  per  la  marina  mercantile,   Ministro
Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 30 giugno 1924, e con effetto dal 1° luglio successivo, il
Ministero delle finanze procedera' alla revisione di tutti  i  canoni
di affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere  di  ogni
provento che  lo  Stato  ritrae  a  qualsiasi  titolo,  anche  se  di
contributo in spese di manutenzione od  altro,  dai  beni  e  diritti
immobiliari  di  demanio  pubblico  e  patrimoniale  delle   seguenti
categorie: 
 
    1° Spiaggie marittime e superfici di mare,  salvo  per  le  nuove
concessioni il disposto del seguente art. 2; 
 
    2° Spiaggie lacuali, superfici e pertinenze di laghi; 
 
    3°  Fortificazioni  militari  e  beni  demaniali  soggetti   alle
relative servitu'; 
 
    4° Strade e pertinenze stradali; 
 
    5° Tratturi e trazzere; 
 
    6° Corsi di acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze
idrauliche, per le concessioni di pesca ed  acquicultura,  e  per  le
concessioni,  licenze  ed  autorizzazioni   varie,   salvo   per   le
derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque il disposto  dei
seguenti articoli 3 e 6; 
 
    7° Acque e pertinenze di canali  demaniali  di  proprieta'  dello
Stato (canali Cavour e canali dell'antico Demanio, compresi quelli di
provenienza dell'Asse ecclesiastico, canali navigabili), salvo  anche
il disposto dei seguenti articoli 4 e 7; 
 
    8° Pertinenze di bonifica  di  prima  categoria,  escluse  quelle
consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari
delle opere; 
 
    9° Molini ed opifici; 
 
   10° Miniere e stabilimenti minerari; 
 
   11° Riserve erariali di pesca e di caccia. 
 
  Sono  compresi  nella  revisione  i   prezzi,   i   canoni   e   le
corresponsioni  di  qualunque  natura,  che  risultino  da  contratti
stipulati e da atti emanati dai Principi e dai  Governi  degli  Stati
anteriori all'unificazione del Regno d'Italia, anche se  questi  atti
possano aver forza di legge. 
 
  Saranno pure assoggettati a revisione i canoni delle concessioni ed
utenze  cosidette  enfiteutiche  di  acque  derivate  da  canali   di
proprieta' dello Stato. I detti canoni, al pari  di  quelli  relativi
alle  concessioni  riguardanti  il   pubblico   demanio,   non   sono
affrancabili, ne' prima ne' dopo l'aumento. 
 
  La revisione potra' essere ugualmente fatta nel caso di  contratti,
decreti, sentenze, ordinanze governative ed in genere di atti  ancora
in  corso  di  esecuzione,  quando  i  canoni  ivi  stabiliti   siano
dall'Amministrazione ritenuti non piu'  congrui,  in  relazione  alle
attuali condizioni economiche e monetarie del  mercato  generale,  ai
prezzi correnti per simili concessioni, al beneficio  che  ne  deriva
all'interessato od alle speciali condizioni dei beni cui i canoni  si
riferiscono.  Sorgendo  disaccordo   tra   l'Amministrazione   e   il
conduttore, concessionario od utente, nella determinazione del  nuovo
canone, decidera' insindacabilmente il Ministro per le finanze. 
 
  Il decorso del termine del  30  giugno  1924  sopra  stabilito  non
importa decadenza del diritto dell'Amministrazione variare i canoni e
corrispettivi dopo quella data. In tal  caso  i  prezzi  andranno  in
vigore  dal  giorno  in  cui  l'Amministrazione  fara'  la  richiesta
dell'aumento,  anche  se  nella  misura   definitiva   essi   vengano
concordati od imposti successivamente. 
 
  Restano salvi  ed  impregiudicati  i  diritti  che  gia'  competono
all'Amministrazione, compresi, per il tempo  anteriore,  gli  aumenti
che  sono  stati  richiesti.  Inoltre  le  nuove  facolta'  conferite
all'Amministrazione non  si  esauriscono  con  la  prima  domanda  di
aumento, potendo questo essere gradualmente richiesto in piu' volte.