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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 501

Contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. (023U0501)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1993)
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Testo in vigore dal:  19-12-1990
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Art. 21




Alle spese per l'applicazione del presente decreto, sarà provveduto mediante contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno confederali a norma del presente decreto, in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro paga. L'ammontare complessivo dei contributi non potrà superare la somma di L. 500.000. (3)(6)(7)
((8))


La determinazione della quota di contributo a carico delle singole Ditte è fatta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto confederale

A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli industriali dovranno trasmettere al predetto Istituto, in piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fisserà la somma dovuta per contributo da ciascuno degli industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione sarà fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere entro 15 giorni dalla notifica di essa allo stesso Consiglio di amministrazione, e contro la decisione di questo è ammesso ricorso, entro i 30 giorni dalla relativa notifica, al Ministero dell'industria e del commercio, che decide inappellabilmente.

La riscossione dei contributi sarà fatta dall'Istituto confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.

L'Istituto confederale è autorizzato a ricevere lasciti e donazioni da Enti o privati interessati alla prosperità e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.
TEOFILO ROSSI.
CAVAZZONI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 8 aprile 1954, n. 110 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 18 dicembre 1973, n. 859, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 8 aprile 1954, n. 110, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto".
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AGGIORNAMENTO (7)

La 26 luglio 1977, n. 491, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 18 dicembre 1973, n. 859, che a sua volta modifica la L. 8 aprile 1954, n. 110, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 26 novembre 1990, n. 363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, è elevato a lire 1.500 milioni".