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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 501

Contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. (023U0501)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1993)
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Testo in vigore dal: 4-4-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio,
Ministro dell'interno, e coi Ministri della giustizia e degli  affari
di culto, delle finanze, dell'agricoltura e del lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Chiunque a scopo  di  commercio  fabbrica  conserve  alimentari  di
sostanze vegetali, e' obbligato a farne denuncia, da trascriversi  su
apposito registro, al prefetto della Provincia entro  un  mese  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto-legge  o  dall'apertura   della
fabbrica. 
 
  Il proprietario o dirigente la fabbrica e' tenuto anche ad indicare
insieme con la denuncia, e, in caso di  variazioni  apportate,  prima
della  loro  applicazione,  il  marchio  di  fabbrica   approvato   e
depositato a termini di legge, i tipi di etichette dei quali si serve
le materie prime che intende di lavorare e il  modo  di  preparazione
delle conserve.