LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
 
                    (( (Contratti di ricerca). )) 
 
  ((1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le  istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai  sensi  dell'articolo
74, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382,  possono  stipulare,  ai  fini  dell'esclusivo
svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di  lavoro  a
tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati  in
tutto o in parte con fondi  interni  ovvero  finanziati  da  soggetti
terzi, sia pubblici che privati, sulla base di  specifici  accordi  o
convenzioni. 
  2. I contratti di ricerca hanno durata biennale  e  possono  essere
rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti
di ricerca di  carattere  nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i
contratti di ricerca hanno durata  biennale  prorogabile  fino  a  un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche  esigenze  relative  agli
obiettivi e alla tipologia del progetto. La  durata  complessiva  dei
contratti di  cui  al  presente  articolo,  anche  se  stipulati  con
istituzioni differenti, non puo', in ogni caso,  essere  superiore  a
cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente  articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i  periodi
trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi  di
salute secondo la normativa vigente. 
  3. Le istituzioni di cui al  comma  1  disciplinano,  con  apposito
regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il  conferimento  dei
contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure  di  selezione
relative ad una o piu'  aree  scientifiche  rientranti  nel  medesimo
gruppo scientifico-disciplinare ovvero,  per  gli  enti  pubblici  di
ricerca, di procedure di  selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte  a  valutare  l'aderenza
del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il  possesso
di un curriculum scientifico-professionale  idoneo  allo  svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita'
di svolgimento dello stesso. Il bando  di  selezione,  reso  pubblico
anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo,  dell'ente  o
dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e
dell'Unione  europea,   contiene   informazioni   dettagliate   sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale. 
  4.  Possono  concorrere  alle  selezioni  di   cui   al   comma   3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di  dottore  di
ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per  i
settori interessati, del titolo di specializzazione di  area  medica,
con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato,
delle istituzioni di cui al comma 1,  nonche'  di  coloro  che  hanno
fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.  Possono   altresi'
concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno  del
corso di dottorato di ricerca ovvero  che  sono  iscritti  all'ultimo
anno del  corso  di  specializzazione  di  area  medica,  purche'  il
conseguimento del titolo sia previsto entro  i  sei  mesi  successivi
alla data di pubblicazione del bando di selezione. 
  5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire  l'accesso  alle
procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che  sono  in
possesso  di   curriculum   scientifico-professionale   idoneo   allo
svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i  titoli  di
cui al comma 4  costituiscono  titolo  preferenziale  ai  fini  della
formazione  delle  relative  graduatorie.  Il  periodo  svolto   come
titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
  6. L'importo del contratto di ricerca di cui al  presente  articolo
e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in  ogni  caso  in
misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo definito. La spesa complessiva per  l'attribuzione
dei contratti di cui al presente articolo non puo'  essere  superiore
alla spesa media  sostenuta  nell'ultimo  triennio  per  l'erogazione
degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 
  7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio  o
di ricerca a qualsiasi titolo conferite da  istituzioni  nazionali  o
straniere, salvo quelle  esclusivamente  finalizzate  alla  mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. 
  8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la  frequenza  di
corsi di laurea, laurea  specialistica  o  magistrale,  dottorato  di
ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero,  e
comporta  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 
  9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di  accesso  al
ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai
fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75)). 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti  instaurati  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'
prorogata di due anni".