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LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                 (Principi ispiratori della riforma) 
 
  1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di  libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti  e  sono  luogo  di
apprendimento ed  elaborazione  critica  delle  conoscenze;  operano,
combinando in modo organico ricerca e  didattica,  per  il  progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica. 
  2. In attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  33  e  al
titolo V della parte  II  della  Costituzione,  ciascuna  universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di  accordi  di  programma  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato  «Ministero»,
le universita'  possono  sperimentare  propri  modelli  funzionali  e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzione
degli organi di governo e forme sostenibili di  organizzazione  della
didattica e della ricerca su base  policentrica,  diverse  da  quelle
indicate nell' articolo 2. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione
e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti,  fermo
restando il rispetto del limite massimo  delle  spese  di  personale,
come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo  ((29
marzo 2012, n. 49)). 
  3. Il Ministero,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni,
provvede  a  valorizzare  il  merito,  a   rimuovere   gli   ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva  realizzazione
del diritto allo  studio.  A  tal  fine,  pone  in  essere  specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche  se  privi  di
mezzi,  che  intendano  iscriversi  al  sistema  universitario  della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo. 
  4. Il Ministero, nel rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e
dell'autonomia  delle  universita',  indica  obiettivi  e   indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti  e,  tramite  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR) per  quanto  di  sua  competenza,  ne  verifica  e  valuta  i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e  promozione  del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a  livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse  pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le  attivita'  svolte  da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione  nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti. 
  5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve  essere  garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici  per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4. 
  6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il  Ministero  al  fine  di  favorire  la
competitivita'  delle  universita',  migliorandone  la  qualita'  dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di  contesto  relativi  alle
condizioni di sviluppo regionale.