DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2017)
Testo in vigore dal: 18-5-2012
                               Art. 5 

 
               Limite massimo alle spese di personale 

 
  1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di
personale  delle  universita'  e'  calcolato  rapportando  le   spese
complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento  alla
somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati
nello  stesso  anno  e  delle   tasse,   soprattasse   e   contributi
universitari.   Le   definizioni   necessarie    per    il    calcolo
dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4. 
  2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica
delle spese di competenza  dell'anno  di  riferimento  ,  comprensive
degli oneri a carico dell'amministrazione,  al  netto  delle  entrate
derivanti da finanziamenti esterni da parte di  soggetti  pubblici  e
privati aventi le caratteristiche  di  cui  al  successivo  comma  5,
relative a: 
    a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore  a  tempo
indeterminato e determinato; 
    b)    assegni    fissi    per     il     personale     dirigente,
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a
tempo indeterminato e a tempo determinato; 
    c) trattamento economico del direttore generale; 
    d) fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
    e) contratti per attivita' di insegnamento di cui all'articolo 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la  somma
algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno  di  riferimento
del FFO, del Fondo per la programmazione del  sistema  universitario,
per la  quota  non  vincolata  nella  destinazione,  e  di  eventuali
ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilita'  destinate
alle spese di cui al comma 2. 
  4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si  intende  il
valore  delle  riscossioni  totali,  nell'anno  di  riferimento,  per
qualsiasi forma di tassa, soprattassa e  contributo  universitario  a
carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi  livello,  ad
eccezione delle tasse riscosse per conto di  terzi.  Tale  valore  e'
calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso
periodo. 
  5. Le  entrate  derivanti  da  finanziamenti  esterni  di  soggetti
pubblici e privati destinate al  finanziamento  delle  spese  per  il
personale devono essere supportate da norme,  accordi  o  convenzioni
approvati dal consiglio di amministrazione che: 
    a) assicurino un finanziamento non inferiore  al  relativo  costo
quindicennale per le chiamate di posti di professore di  ruolo  e  di
ricercatore a tempo determinato di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore
a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,  n. 240; 
    b)  siano  destinati  al  finanziamento  di  spese  relative   al
personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai
contratti di insegnamento. 
  6. Il limite massimo dell'indicatore di cui  al  comma  1  e'  pari
all'80 per cento. 
  7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto  del
limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno,  con
riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne
comunica gli esiti alle universita' e al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  8. Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  il  collegio  dei
revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 5 e 6. 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 della  citata  legge
          n. 240 del 2010: 
              «Art. 23 (Contratti per attivita' di  insegnamento).  -
          1.  Le  universita',  anche  sulla   base   di   specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
          n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno
          accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo
          di cinque anni, a titolo gratuito  o  oneroso  di  importo,
          coerente con i parametri stabiliti, con il decreto  di  cui
          al  comma  2,  per  attivita'  di  insegnamento   di   alta
          qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di
          esperti  di  alta  qualificazione   in   possesso   di   un
          significativo curriculum  scientifico  o  professionale.  I
          predetti contratti sono stipulati dal rettore, su  proposta
          dei competenti organi  accademici.  I  contratti  a  titolo
          gratuito, ad eccezione di quelli stipulati  nell'ambito  di
          convenzioni  con  enti  pubblici,  non  possono   superare,
          nell'anno accademico, il  5  per  cento  dell'organico  dei
          professori  e  ricercatori  di  ruolo  in  servizio  presso
          l'ateneo. 
              2. Fermo restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dell'abilitazione,
          ovvero  di  titoli   equivalenti   conseguiti   all'estero,
          costituisce titolo preferenziale ai fini  dell'attribuzione
          dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti  previo
          espletamento di procedure disciplinate con  regolamenti  di
          ateneo, nel rispetto del codice etico,  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli atti. Il trattamento economico spettante ai  titolari
          dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              3. Al fine  di  favorire  l'internazionalizzazione,  le
          universita' possono attribuire, nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita' di bilancio o utilizzando  fondi  donati  ad
          hoc  da  privati,  imprese  o  fondazioni,  insegnamenti  a
          contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
          chiara fama. Il  trattamento  economico  e'  stabilito  dal
          consiglio di amministrazione  sulla  base  di  un  adeguato
          confronto  con  incarichi  simili   attribuiti   da   altre
          universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
          al consiglio di amministrazione dal rettore, previo  parere
          del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
          candidato nel sito internet dell'universita'. 
              4.  La  stipulazione  di  contratti  per  attivita'  di
          insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
          diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.». 
              - Per il testo dell'art.  24,  comma  3,  della  citata
          legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.