LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2023)
Testo in vigore dal: 15-8-2009
                               Art. 6.
          (Semplificazione e abolizione di alcune procedure
               e certificazioni dovute dalle imprese)

  1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da
parte  della  pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici  e  ai  fini  della  partecipazione  a procedure di evidenza
pubblica,   l'impresa  interessata  puo'  allegare,  in  luogo  delle
richieste     certificazioni,     un'autocertificazione     corredata
dell'autorizzazione  ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni
i  dati  necessari  per  la  verifica,  ferme  restando,  in  caso di
dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento
di  titoli  autorizzatori  o concessori o dalle procedure di evidenza
pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  individuate le certificazioni la cui presentazione puo'
essere sostituita ai sensi del comma 1.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed  ai  procedimenti  di  competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000,  n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:  "e  delle  province,  ai  fini  delle  assunzioni
obbligatorie".
  5.  Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, e' definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma".
          Note all'art. 6:
             -  Per  l'art. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7
          agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi.», si veda nelle note all'art. 5.
             -  Si  riporta  il  comma  6 dell'art. 4-bis del decreto
          legislativo   21   aprile   2000,   n.   181  e  successive
          modificazioni    recante    «Disposizioni   per   agevolare
          l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
          dell'art.  45,  comma  1, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144»,  come  da ultimo modificato dalla presente
          legge:
             «6.   Le   comunicazioni   di   assunzione,  cessazione,
          trasformazione  e  proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
          subordinato,  associato, dei tirocini e di altre esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio  competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
          la  sede  di  lavoro,  con i moduli di cui al comma 7, sono
          valide   ai   fini   dell'assolvimento  degli  obblighi  di
          comunicazione  nei  confronti  delle  direzioni regionali e
          provinciali   del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme  previdenziali  sostitutive  o esclusive, nonche' nei
          confronti  della  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
          Governo   e   delle  province,  ai  fini  delle  assunzioni
          obbligatorie.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 9 della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al
          lavoro  dei  disabili»,  come  da  ultimo  modificato dalla
          presente legge:
             «6.  I  datori  di  lavoro, pubblici e privati, soggetti
          alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
          inviare  agli  uffici  competenti  un  prospetto  dal quale
          risultino  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
          il  numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
          quota  di  riserva  di  cui  all'art. 3, nonche' i posti di
          lavoro  e  le  mansioni disponibili per i lavoratori di cui
          all'art.  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,  sentita  la  Conferenza unificata, stabilisce con
          proprio  decreto,  da emanare entro centoventi giorni dalla
          data   di   cui  all'art.  23,  comma  1,  la  periodicita'
          dell'invio  dei  prospetti  e  puo' altresi' disporre che i
          prospetti   contengano   altre   informazioni   utili   per
          l'applicazione    della    disciplina    delle   assunzioni
          obbligatorie.   I   prospetti  sono  pubblici.  Gli  uffici
          competenti,  al  fine  di  rendere  effettivo il diritto di
          accesso  ai  predetti  documenti  amministrativi,  ai sensi
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, dispongono la loro
          consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili
          aperti  al  pubblico.  Con decreto del Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche sociali, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
          definito  il  modello unico di prospetto di cui al presente
          comma.».