LEGGE 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 28-4-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

                         la seguente legge:

                               Art. 1.

1.  La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo"
al  fine  di  conservare  e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani  e  di  tutte  le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre  degli  istriani,  fiumani  e  dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicenda del confine orientale.
2.  Nella  giornata  di  cui  al comma 1 sono previste iniziative per
diffondere  la  conoscenza  dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado. E' altresi' favorita, da parte di
istituzioni  ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti  in  modo  da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative   sono,   inoltre,   volte  a  valorizzare  il  patrimonio
culturale,   storico,   letterario   e   artistico   degli   italiani
dell'Istria,  di  Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo
in  rilievo  il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della
costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni
delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all'estero.
3.  Il  "Giorno  del  ricordo"  di  cui  al  comma  1  e' considerato
solennita'  civile  ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 27 maggio
1949,  n.  260.  Esso  non  determina riduzioni dell'orario di lavoro
degli   uffici   pubblici   ne',  qualora  cada  in  giorni  feriali,
costituisce  giorno  di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole  di  ogni  ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1, comma 3:
              -  Il  testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
          260  (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' il
          seguente:
              «Art.  3.  -  Sono  considerate solennita' civili, agli
          effetti   dell'orario   ridotto  negli  uffici  pubblici  e
          dell'imbandieramento   dei  pubblici  edifici,  i  seguenti
          giorni:
                l'11 febbraio:  anniversario  della  stipulazione del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
                il   28 settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli.».
              -  Il  testo  degli  articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
          1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
          il seguente:
              «Art.  2.  -  Le solennita' civili previste dalla legge
          27 maggio 1949, n. 260, e della legge 4 marzo 1958, n. 132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici.
              E'  fatto  divieto  di consentire negli uffici pubblici
          riduzioni  dell'orario  di lavoro che non siano autorizzate
          da norme di legge.
              «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
          che  cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
          vacanza  ne'  possono comportare riduzione di orario per le
          scuole di ogni ordine e grado.».