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LEGGE 6 febbraio 2004, n. 36

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2004)
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Testo in vigore dal:  29-2-2004

Art. 3

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
Note all'art. 3:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualfiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce che «la nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri.