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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155

Riordino ((dei ruoli)) del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-2002
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Art. 7

Qualifiche del ruolo dei dirigenti
del Corpo forestale dello Stato
1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato
(( nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato ))
è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro
(( diciotto mesi ))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
(( I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale," ))
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6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato".