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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155

Riordino ((dei ruoli)) del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2008)
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Testo in vigore dal: 29-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  ed  in
particolare l'articolo 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 55, comma 8;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  in particolare
l'articolo 50, comma 9, lettera a);
  Ritenuto  di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo  forestale  dello  Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla  proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e
del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il  Ministro  dell'interno, con il Ministro
della difesa e con il Ministro delle finanze;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Istituzione del ruolo direttivo dei
             funzionari del Corpo forestale dello Stato

  1.  Nell'ambito  dei  ruoli del personale del Corpo forestale dello
Stato  che  espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal
15  marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del
Corpo  forestale  dello  Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo  forestale  dello  Stato corrispondente al ruolo dei commissari
della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario  forestale,  limitatamente alla frequenza del corso di
   formazione;
b) commissario capo forestale;
c) (( vice questore aggiunto forestale )).
  2.  La  relativa  dotazione  organica  e'  fissata  nella tabella A
allegata al presente decreto legislativo.
  3.  Sono  soppresse  le  dotazioni  organiche di settima, di ottava
qualifica  funzionale  e  dei  relativi  profili  professionali degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di
ufficiale  di  polizia  giudiziaria  ed agente di pubblica sicurezza,
individuate  nella  tabella  A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 dell'8
febbraio  1991,  nonche'  la  dotazione organica della nona qualifica
funzionale  determinata,  per il medesimo personale, con il decreto 9
febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di  concerto  con  i  Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
registrato  alla  Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n.
18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
  4.  Ogni  qualifica  del  ruolo  di  cui  al comma 1 comprende piu'
profili  professionali  fondati  sulla  tipologia  della  prestazione
lavorativa,  considerata  per  il  suo  contenuto,  in  relazione  ai
requisiti   culturali,  al  grado  di  responsabilita'  ed  autonomia
rispettivamente   indicati   agli   articoli  2  e  3,  nonche'  alle
diversificazioni  nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'articolo  4.  Alla  loro  identificazione  e  quantificazione  si
provvede,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica.
  5.  Al  personale  di  cui al comma 1 non si applica il primo comma
dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.