LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 114 
         (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale) 
 
  1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti: 
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favore
dello Stato per il risarcimento del danno di  cui  al  comma  1,  ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di  fideiussioni  a  favore
dello Stato, assunte  a  garanzia  del  risarcimento  medesimo,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, ad  un  fondo  di  rotazione  da  istituire
nell'ambito di apposita unita' previsionale di base  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare,  anche
in via di anticipazione: 
    a) interventi  urgenti  di  perimetrazione,  caratterizzazione  e
messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree  per
le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; 
    b)  interventi  di   disinquinamento,   bonifica   e   ripristino
ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il  risarcimento
del danno ambientale; 
    c) interventi di bonifica e ripristino  ambientale  previsti  nel
programma nazionale di bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti
inquinati di cui all'articolo 1, comma  3,  della  legge  9  dicembre
1998, n. 426. 
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato  di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sono disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  e  di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione". 
  2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge  8
luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  3. L'accantonamento per gli oneri  a  fronte  degli  interventi  di
bonifica  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471,  costituisce   un   onere
pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un  periodo
non superiore a dieci anni. Restano fermi i  tempi  di  realizzazione
delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri  per  la
deducibilita' dei costi sostenuti, anche  se  non  imputati  a  conto
economico. 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((71)) 
  5. All'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo
le parole:  "laureato  in  ingegneria"  sono  inserite  le  seguenti:
"ovvero in  geologia"  e  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "in
Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero  in
geologia". 
  6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((71)) 
  7.  Chiunque  abbia  adottato  o  adotti  le   procedure   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  e
successive  modificazioni,  e  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999,  n.  471,  o  che  abbia  stipulato  o
stipuli accordi di  programma  previsti  nell'ambito  delle  medesime
normative, non  e'  punibile  per  i  reati  diretta  mente  connessi
all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data  di
entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del  1997  che
siano  accertati  a  seguito  dell'attivita'  svolta,   su   notifica
dell'interessato, ai sensi  dell'articolo  17  del  medesimo  decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive  modificazioni,  qualora  la
realizzazione e  il  completamento  degli  interventi  ambientali  si
realizzino in conformita'  alle  predette  procedure  o  ai  predetti
accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. 
  8. La disposizione di cui al comma 7 non e'  applicabile  quando  i
fatti di inquinamento  siano  stati  commessi  a  titolo  di  dolo  o
comunque nell'ambito  di  attivita'  criminali  organizzate  volte  a
realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali. 
  9. Per costi sopportabili di cui al comma 6  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere  f)
ed  i)  del  comma  1  dell'articolo,  2  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con  riferimento
ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una  bonifica  che  non
comporti un arresto  prolungato  delle  attivita'  produttive  o  che
comunque  non  siano  sproporzionati  rispetto  al  fatturato   annuo
prodotto dall'impianto in questione. 
  10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali
e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con  rilevante
valore  storico,   culturale   ed   ambientale,   e'   assegnato   un
finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi
a decorrere dall'anno 2002  al  Parco  geominerario  della  Sardegna,
istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  e
con il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e di intesa con la  regione  Sardegna  e  gestito  da  un
consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9  maggio  1989,  n.
168, costituito  dai  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai   comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine
di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche  per
finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e  dei  musei  sommersi
aventi  rilevante  valore   ambientale,   storico,   archeologico   e
culturale, e'  assegnato  un  finanziamento  di  lire  2  miliardi  a
decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di
Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i  Ministri
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dei  trasporti  e   della
navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione Campania, e affidati in gestione, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti  la  regione  e
gli enti  locali  territorialmente  interessati,  ad  enti  pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni  ambientaliste  riconosciute,
anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di  cui  ai  periodi
precedenti stabiliscono altresi' le attivita'  incompatibili  con  le
finalita'  previste  dal  presente  comma,  alla  cui  violazione  si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo  30  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394. 
  11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente,  d'intesa
con il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  il
Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  le  regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e  Puglia,  nonche'  con
gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale  dei
tratturi  e  della  civilta'  della  transumanza,   all'interno   del
programma  d'azione  per  lo  sviluppo  sostenibile   dell'Appennino,
denominato  "Appennino  Parco  d'Europa".   In   tale   intesa   sono
individuati: 
    a) i siti, gli itinerari le attivita' antropiche  e  i  beni  che
hanno   rilevanza   naturale,   ambientale,    storica,    culturale,
archeologica, economica, sociale e connessi  con  la  civilta'  della
transumanza; 
    b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e  la  valorizzazione
dei siti e dei beni di cui  alla  lettera  a)  anche  ai  fini  dello
sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al
presente comma. 
  12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da  un
consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di
cui al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e  dalle
comunita'  montane  interessati.  Alle  attivita'  di  promozione   e
programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano  soggetti
pubblici e privati, quali universita', associazioni  ambientalistiche
e  culturali,  enti  economici  e  di  volontariato,   organizzazioni
sociali. 
  13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento  di  cui  ai
commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi  di  spesa  di  lire
1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni  nel  2002  e  di  lire
1.000 milioni nel 2003. 
  14. Al fine  di  conservare  e  valorizzare,  anche  per  finalita'
sociali e produttive, i siti e i beni  dell'attivita'  mineraria  con
rilevante valore storico, culturale e  ambientale,  e'  assegnato  un
finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001,  2002
e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti  con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e  gestito  da
un consorzio costituito dal Ministero  dell'ambiente,  dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali, dalla regione  Toscana  e  dagli
enti locali. Al fine di  consentire  la  realizzazione  di  opere  di
recupero e  di  ripristino  della  ufficiosita'  del  fiume  Sile  e'
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi  per  l'anno  2001  a  favore
dell'Ente parco naturale del fiume Sile. 
  15. Al fine  di  conservare  e  valorizzare  gli  antichi  siti  di
escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi  con  l'attivita'  estrattiva,  e'  assegnato  un
finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001,  2002
e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto
del Ministro dell'ambiente,, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali  e  con  la  regione  Toscana  e  gestito  da  un
consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i
beni e le attivita' culturali,  dalla  regione  Toscana,  dagli  enti
locali e dall'Ente  parco  delle  Alpi  Apuane.  Nell'intesa,  previo
parere dei comuni interessati, sono individuati: 
    a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di  testimonianza
storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva; 
    b)  gli  obiettivi  per  il  recupero,  la  conservazione  e   la
valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). 
  16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma  15  compresi
nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e  gli  obiettivi  di
cui alla lettera b) dello stesso comma  15  ad  essi  correlati  sono
individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa  con  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e con  l'Ente  parco  delle  Alpi
Apuane. 
  17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge,  sentite  le  competenti  Commissioni
parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero
ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge  20   settembre   1996,   n.   486,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel
rispetto  degli  strumenti  urbanistici  vigenti  relativi   all'area
interessata e comprende il completamento delle azioni  gia'  previste
dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.  486  del  1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del  1996,  nonche'
la conservazione degli elementi di archeologia  industriale  previsti
dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti
dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  Al
piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati,
sono allegati  una  relazione  tecnico-economica  sullo  stato  degli
interventi  gia'  realizzati  ed  un  cronoprogramma  relativo   alla
esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere  del  comune
di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001-2003. 
  18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e  15  dell'articolo  1  del
citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996. 
  19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione
per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1,  comma  4,
del  citato  decreto-legge  n.  486   del   1996,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro  funzioni
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
di cui al comma 17, con la presentazione di un  documento  conclusivo
riepilogativo delle  opere  effettuate  e  dei  costi  sostenuti.  La
funzione  di  vigilanza  e  controllo  sulla  corretta  e  tempestiva
attuazione  del  piano  di  recupero  di  Bagnoli  e'  attribuita  al
Ministero dell'ambiente, il quale,  in  caso  di  inosservanza  delle
prescrizioni e dei tempi stabiliti nel  piano  stesso,  puo',  previa
diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre
l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e  11,  del  decreto  legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione  sullo
stato di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma  1,
del  citato  decreto-legge  n.  486   del   1996,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 582 del  1996.  In  considerazione  del
pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla  valorizzazione
dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta'  al  comune  di  Napoli,
entro il 31 dicembre 2001, di  acquisire  la  proprieta'  delle  aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di
trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare  al  capitale
sociale, fino alla completa acquisizione della proprieta' delle  aree
al patrimonio della societa' medesima, esclusivamente  il  comune  di
Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania.  Il  comune  di
Napoli, a seguito del trasferimento  di  proprieta',  subentra  nelle
attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli  spa
con il trasferimento  dei  contratti  in  essere,  dei  finanziamenti
specifici ad essi riferiti e di quelli  non  ancora  utilizzati,  ivi
compresi i finanziamenti per il  completamento  della  bonifica,  gli
affidamenti dei lavori avverranno secondo le  norme  vigenti  per  la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e altresi'  secondo  modalita'  e
procedure  che  assicurino  il  mantenimento   dell'occupazione   dei
lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli spa nelle  attivita'  di
bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte  del  comune  di  Napoli
della proprieta' delle aree oggetto  dei  progetti  di  bonifica,  il
corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in  base  al
valore effettivo  dei  terreni  e  degli  immobili  che,  secondo  il
progetto  di  completamento  approvato,  devono  rimanere   nell'area
oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e'  detratto,  ai
fini dell'ottenimento della  cifra  di  cessione,  il  30  per  cento
dell'intervento statale utilizzato sino  al  momento  della  cessione
nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia esplicita  da  parte
del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette  ad  interventi
di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge,  provvede  all'alienazione
mediante  asta  pubblica,  il  cui   prezzo   base   e'   determinato
dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri  di  cui  al  periodo
precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione  e'
detratto a favore dello Stato il  valore  delle  migliorie  apportate
alle aree interessate sino al momento della cessione. 
  20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree
industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie,
rientranti in un piano straordinario per la bonifica  e  il  recupero
ambientale, nonche' le modalita' per la redazione dei relativi  piani
di recupero. Per la realizzazione  del  piano  straordinario  per  la
bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata  la  spesa  di  lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 
  21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente  articolo,
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della
legge 23 agosto 1998, n. 400, entro il medesimo  termine  di  cui  al
comma  17,   sentito   il   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle  aree
oggetto di risanamento ambientale da  parte  dei  comuni  nelle  aree
interessate al piano straordinario per  la  bonifica  e  il  recupero
ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune  la  facolta'  di
acquisire, entro  un  termine  definito,  la  proprieta'  delle  aree
oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita
da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante  asta
pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario  degli  oneri
di completamento della bonifica. 
  22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare  agli  standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche  ambientali  la  progettazione  in  materia  di  rifiuti   e
bonifiche e  di  tutela  delle  acque  interne,  nonche'  programmare
iniziative  di  supporto  alle   azioni   in   tali   settori   delle
amministrazioni pubbliche per  aumentare  l'efficienza  dei  relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacita'  di  utilizzazione
delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea,  sono
istituite presso il Servizio per la gestione dei  rifiuti  e  per  le
bonifiche e il  Servizio  per  la  tutela  delle  acque  interne  del
Ministero  dell'ambiente  apposite   segreterie   tecniche   composte
ciascuna da non piu' di  dodici  esperti  di  elevata  qualificazione
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
con il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione  e
il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di
lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002. 
  23. Al comma 6-bis dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  11
maggio  1999,  n.  152,  introdotto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le  parole:  "31  dicembre  2000"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001". 
  24. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n.  582,  all'articolo  1,  comma  4,  della  legge  9
dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
  "p-bis)  Sesto  San   Giovanni   (aree   industriali   e   relative
discariche); 
  p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)". 
  25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,
e' aggiunta, in fine, la seguente  lettera:  "p-quater)  Pioltello  e
Rodano". 
  26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Il trasferimento della proprieta' e degli altri  diritti  reali  sui
beni oggetto  di  assegnazione  ha  natura  costitutiva  ed  estingue
qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta  salva
la possibilita' prevista dal penultimo  comma  dell'articolo  28  per
coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati,
di  diritti  reali  diversi  da  quelle  contemplati  nel  piano   di
riordinamento  di  vedere  tali  diritti   accertati   dall'autorita'
giudiziaria.". 
  27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del  Parco
naturale Molentargius-Saline, istituito con la  legge  della  regione
Sardegna 26 febbraio 1999, n.  5,  i  beni  immobili  compresi  nelle
saline di Cagliari  gia'  in  uso  all'Amministrazione  autonoma  del
monopoli di Stato,  previa  intesa  con  la  regione  autonoma  della
Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale. 
  28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,
dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti:  "nonche'
alla realizzazione di  attivita'  di  monitoraggio  ambientale  e  di
interventi di delocalizzazione o  finalizzati  alla  compensazione  e
mitigazione ambientale degli effetti conseguenti  alle  attivita'  di
Malpensa 2000". 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge".