LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43
            Misure in materia di programmazione negoziata

  1.   In   occasione   della  prima  verifica  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  10  dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione
Lombardia   approvata   dal  CIPE  il  19  febbraio  1999,  ai  sensi
dell'articolo  2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Comitato  istituzionale  di  gestione  sentiti i rappresentanti degli
enti  locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle
risorse   aggiuntive   destinate  all'intesa  medesima,  i  fondi  da
destinare  alla  delocalizzazione  dei  centri  abitati dei comuni, o
frazioni  di  essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa
2000,  (nonche'  alla  realizzazione  di  attivita'  di  monitoraggio
ambientale  e  di  interventi  di delocalizzazione o finalizzati alla
compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attivita'  di  Malpensa  2000)  nell'ambito  dell'apposito accordo di
programma   quadro   anche   mediante  l'approvazione  di  protocolli
aggiuntivi  al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo
scopo,  da  erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari
di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque
anni  in tali centri abitati, ((ovvero di acquisizione di immobili ad
uso  residenziale  purche' con titolo di edificazione anteriore al 17
aprile  1999  e  ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di
cui  alla  legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n.
10,  nei  limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale))
dovra'  essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di
volo  e  delle  richieste  dei  comuni  interessati  da  fenomeni  di
inquinamento  acustico  e  atmosferico  con  riferimento  ai  normali
livelli definiti dalla normativa vigente.
  2.  Al  comma  207  dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Le  somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai
patti  territoriali  sono  trasferite,  con  decreto del Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra'
prevedere  criteri  e modalita' ti controllo e rendicontazione, sulla
base  dello  stato  di  avanzamento  delle  iniziative  previste  dal
contratto  o  dal  patto,  rispettivamente  al responsabile unico del
contratto  d'area  o  al soggetto responsabile del patto territoriale
che   provvedono  ai  relativi,  pagamenti  in  favore  dei  soggetti
beneficiari  delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di
dette  risorse,  di  istituti  bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime  risorse  fanno  carico  anche  le somme da corrispondere al
responsabile  unico  del  contratto d'area o al soggetto responsabile
del  patto  territoriale  per  lo  svolgimento  dei compiti di cui al
presente comma".
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano, in quanto
compatibili,  anche  ai contratti d'area e ai patti territoriali gia'
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'articolo  17  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, dopo il
comma 25 e' inserito il seguente:
"25-bis.  Le  disposizioni  della  lettera  c)  del  comma  25 non si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".