LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 91. 
(Disposizioni per l'assolvimento  dei  compiti  del  Ministero  della
                              sanita') 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  dipartimento  competente  per  la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero  della
sanita' e  all'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
l'espletamento delle funzioni connesse alle attivita' di  promozione,
valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87,  nonche'  di
permettere  l'attiva  partecipazione  dell'Italia,  quale  Paese   di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei
medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero
della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002  e
2003, del personale non appartenente alla  pubblica  amministrazione,
in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30  settembre
2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici,
farmacisti, economisti, informatici, amministrativi.  La  misura  dei
compensi per i predetti incarichi  e'  determinata  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  tenuto  conto   della
professionalita'  richiesta.  Ai  relativi  oneri,  che  non  possono
eccedere lire  cinque  miliardi  per  anno,  si  fa  fronte  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine  farmaceutiche
e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche  dei  medicinali,
nonche'  per  altri  specifici  adempimenti  di  alta  qualificazione
tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea,  il
Ministero della sanita' puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con
l'Agenzia europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA)  con
istituti  di  ricerca,  societa'  o  associazioni  scientifiche,   di
verifica o di controllo di qualita' o  altri  organismi  nazionali  e
internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti
di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di
lire  per  anno,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.