LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 68
               Riduzione dei ticket e norme in materia
                     di assistenza farmaceutica

  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle
norme  concernenti  le  modalita'  di  partecipazione  al costo delle
prestazioni  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per
ricetta  per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica
strumentale   e   di   laboratorio   e   per   le  altre  prestazioni
specialistiche  erogate  in regime ambulatoriale. Non e' dovuta dagli
assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche
e specialistiche inerenti la certificazione di idoneita' per servizio
civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.
  2.  L'ultimo  periodo  del  comma  9  dell'articolo  3  del decreto
legislativo  29  aprile 1998, n. 124, e' sostituito dai seguenti: "La
quota  fissa  per  ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le
altre  prestazioni  specialistiche erogate in regime ambulatoriale di
cui  al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie
di  prestazioni  di  cui  ai  commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta
dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire".
  3.  Al  comma  16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  dopo  il  secondo  periodo e' inserito il seguente: "Il calcolo
dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della
quota  dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione,
in  base  alla  popolazione  residente,  ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano".
  4.  All'articolo  36  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il
comma 16 e' inserito il seguente:
"16-bis.  Ai  fini  dell'applicazione del secondo e del terzo periodo
del  comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine
dell'anno, al netto dell'IVA, e' calcolata sulla base dei dati che le
regioni  e  le  province  autonome  sono tenute a trasmettere, per il
tramite  dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, al Ministero
della  sanita' e' Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza,  entro  il  mese  di febbraio dell'anno successivo,
relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di
tutti  i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale,  escluso  l'ossigeno  terapeutico.  Ciascuna delle imprese
titolari   dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  delle
imprese  distributrici  e delle farmacie aperte al pubblico e' tenuta
al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998
e,  per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno
successivo,  secondo  modalita' da stabilire con decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Per le
imprese  titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il
contributo  e'  calcolato,  per  il  50  per  cento,  in  ragione del
fatturato  di  ciascuna  impresa  relativo ai medicinali indicati nel
primo  periodo  del presente comma, rapportato al fatturato nazionale
dell'anno  in  cui si e' verificata l'eccedenza, e per il restante 50
per  cento  in  ragione  dell'eccedenza di spesa calcolata per classe
terapeutica  omogenea.  Per  ciascuna delle restanti due categorie il
contributo  e' calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa
o  farmacia  rapportato  al  fatturato regionale per le farmacie e al
fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun
anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto
un  prospetto  contenente  le  quote  di contributo spettanti ad ogni
impresa   o   farmacia.   Effettuate   le   opportune  verifiche,  il
Dipartimento  provvede  alla  pubblicazione  dei prospetti di riparto
nella  Gazzetta  Ufficiale.  In  caso di inadempimento da parte delle
associazioni  di  categoria,  le  quote  sono stabilite dal Ministero
della sanita' sulla base dei dati disponibili".
  5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma
16,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  tenuto  conto della
proiezione,   sull'intero   anno,   dei   dati  relativi  alla  spesa
farmaceutica  del primo trimestre, propone al Ministro della sanita',
entro  il  30  aprile  1999,  misure  idonee  ad  assicurare  che sia
rispettato,   per  lo  stesso  anno,  il  limite  di  spesa  previsto
dall'articolo  36,  comma  15,  della stessa legge n. 449 del 1997, e
che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per
cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30
novembre  1999  la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa
relativi ai primi dieci mesi, la possibilita' che, a fine anno, siano
raggiunti  gli  obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di
valutazione   negativa,  la  Commissione  informa  immediatamente  il
Ministro  della sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che
le  imprese  titolari  dell'autorizzazione  al  commercio, le imprese
distributrici  e  le  farmacie  sono  tenute  a  versare  al Servizio
sanitario  nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge
n. 449 del 1997.
  6.  Dal  1  gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono
erogati  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale esclusivamente
attraverso  le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate
in  regime  di  ricovero,  day-hospital o assistenza domiciliare. Nei
casi in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e
resa  operativa  l'assistenza  domiciliare  ai pazienti oncologici, i
medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere  per  il  tramite  delle  farmacie  territoriali, secondo
modalita'  predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita'
di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni   piu'  rappresentative  delle  farmacie  pubbliche  e
private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
  7.  Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del Dipartimento
per   la   valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza,  e'
istituito,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio,
al  quale  collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di   coesione   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalita'
   di  impiego  e  di  spesa  concernenti  sia i medicinali erogati o
   direttamente  impiegati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  sia
   quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere,  nel  settore  dei  farmaci,  i  compiti gia' attribuiti
   dall'articolo  1,  comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
   all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere  annualmente  un  rapporto  al  Ministro  della  sanita',
   finalizzato,  in  particolare, a rilevare e confrontare, anche con
   analisi  su  base  regionale, l'andamento della spesa farmaceutica
   del  Servizio  sanitario  nazionale relativa ai medicinali erogati
   attraverso  le  farmacie  con  quello  della  spesa dei medicinali
   erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito
   ospedaliero  e,  conseguentemente,  a  formulare  proposte  per un
   impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del settore.
  8.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma  7  si  avvale  anche  della
commissione  prevista  dall'articolo  36,  comma  16,  della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto
dall'accordo   nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  le
farmacie,  trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con
il   Dipartimento   per   la   valutazione   dei   medicinali   e  la
farmacovigilanza  del  Ministero della sanita', i dati di vendita dei
medicinali  dispensati  con  onere  a  carico  del Servizio sanitario
nazionale   ((  nonche'  i  dati  presenti  sulla  ricetta  leggibili
otticamente  relativi  al codice del medico, al codice dell'assistito
ed  alla  data  di  emissione della prescrizione )). Le strutture del
Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono
tenute  a  fornire  al  predetto  Dipartimento, su richiesta, dati in
proprio   possesso   utili  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
  10.  Per  l'espletamento  dei  compiti  dell'Osservatorio di cui al
comma  7,  il  Dipartimento  per  la  valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza    puo'    avvalersi,   anche   tramite   specifiche
convenzioni,  della  collaborazione  di istituti di ricerca, societa'
scientifiche  e  strutture, anche non nazionali, operanti nel settore
farmaceutico.
  11.  Per l'attivita' e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al
comma  7,  il  Dipartimento  per  la  valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza  puo'  avvalersi,  in misura non superiore a lire 10
miliardi,  delle  disponibilita'  di  cui  all'articolo 36, comma 14,
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per
lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di
farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.