LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
(Nulla  osta  rilasciato  dall'Amministrazione  finanziaria  per  gli
            apparecchi da divertimento e intrattenimento) 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311. 
  3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e  dei  congegni
di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare  di
ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre  o
importare   al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    -
Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per  la  verifica
tecnica  della  loro  conformita'  alle  prescrizioni  stabilite  con
l'articolo 110, commi 6 e 7, del predetto testo unico, e  della  loro
dotazione di dispositivi che  ne  garantiscono  la  immodificabilita'
delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di  funzionamento  e
di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o  schede  che
ne  bloccano  il  funzionamento  in  caso  di  manomissione   o,   in
alternativa, con l'impiego di dispositivi che  impediscono  l'accesso
alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a constatare  che  la
manomissione dei dispositivi ovvero dei  programmi  o  delle  schede,
anche solo tentata, risulta automaticamente  indicata  sullo  schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque altrimenti segnalata. La verifica  tecnica  vale  inoltre  a
constatare  la  rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche,  anche
relative  alla  memoria,  delle  modalita'  di  funzionamento  e   di
distribuzione dei premi, dei  dispositivi  di  sicurezza,  propri  di
ciascun apparecchio e congegno,  ad  un'apposita  scheda  esplicativa
fornita   dal   produttore   o    dall'importatore    in    relazione
all'apparecchio  o  al  congegno  sottoposto  ad  esame.   Dell'esito
positivo della verifica e'  rilasciata  apposita  certificazione.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per  l'effettuazione
della verifica tecnica. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta  ai  produttori  e
agli impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui  all'articolo
110, commi 6, lettera a), e 7 , del citato  testo  unico  di  cui  al
regio decreto n. 773 del 1931, nonche'  ai  loro  gestori.  A  questo
fine, con la richiesta di nulla  osta  per  la  distribuzione  di  un
numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato
con un apposito e proprio numero  progressivo,  i  produttori  e  gli
importatori autocertificano che gli  apparecchi  e  i  congegni  sono
conformi  al  modello  per  il   quale   e'   stata   conseguita   la
certificazione di cui al comma 3.  I  produttori  e  gli  importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di  nulla
osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e  gli
importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei  congegni
una copia del nulla osta e, sempre per ogni  apparecchio  e  congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e  la
scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli  apparecchi
e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 
  5. I gestori degli apparecchi e dei congegni  di  cui  al  comma  3
prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla  osta
previsto dal medesimo comma 3, precisando in  particolare  il  numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la  richiesta
e' effettuata nonche' gli estremi del nulla  osta  del  produttore  o
dell'importatore ad essi relativo. 
  ((5-bis. Fatta eccezione per  gli  apparecchi  e  congegni  di  cui
all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,   e   successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi  del  comma  5  del
presente   articolo   dal    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in
considerazione dell'apposizione degli stessi in stato  di  magazzino,
ovvero di manutenzione straordinaria,  per  un  periodo  superiore  a
novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati
alla rete telematica prevista  dall'articolo  14-bis,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e
successive modificazioni)). 
  6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti  commi,
e' necessario il possesso delle licenze  previste  dall'articolo  86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 
  7. Oli ufficiali e gli agenti di  pubblica  sicurezza,  secondo  le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze  e  gli
ufficiali ed agenti di polizia  tributaria  effettuano  il  controllo
degli apparecchi, anche a  campione  e  con  accesso  alle  sedi  dei
produttori, degli importatori e dei gestori degli  apparecchi  e  dei
congegni di cui ai commi 1 e 3  ovvero  di  coloro  che  comunque  li
detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che,  per  ogni
apparecchio e congegno, risulti rilasciato il  nulla  osta,  che  gli
stessi siano contrassegnati dal numero  progressivo  e  dotati  della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente agli apparecchi e congegni irregolari,  e  il  relativo
titolo  e'  ritirato,  ovvero   dallo   stesso   sono   espunti   gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari. 
  8. Il Corpo della Guardia di  finanza,  in  coordinamento  con  gli
uffici   finanziari   competenti    per    l'attivita'    finalizzata
all'applicazione  delle  imposte   dovute   sui   giochi,   ai   fini
dell'acquisizione e del  reperimento  degli  elementi  utili  per  la
repressione  delle  violazioni  alle  leggi  in  materia  di   lotto,
lotterie,  concorsi  pronostici,  scommesse  e  degli  altri   giochi
amministrati  dallo  Stato,  procede,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta'  di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  ed  agli
articoli 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.