LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 90. 
(Istituzione dell'imposta  regionale  sulle  emissioni  sonore  degli
                             aeromobili) 
 
  1. A decorrere dall'anno  2001  e'  istituita  l'imposta  regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili  civili  il  cui  gettito  e'
destinato  prioritariamente   al   completamento   dei   sistemi   di
monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico  e  all'eventuale
indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B  dell'intorno
aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del
31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  15
novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di  cui  all'articolo
92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed
atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. 
  2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento  acustico  derivante
dalle emissioni  sonore  di  aeroporti  civili,  situate  in  regioni
limitrofe a quella in cui risiede  l'aeroporto  stesso,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano si  attua  la  compensazione
tra le diverse regioni interessate in merito alle  risorse  derivanti
dall'applicazione dell'imposta. 
  3. La ripartizione del gettito  dell'imposta  viene  effettuata  al
proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma  sulla  base
dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati
dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui  dati  rilevati
dai sistemi di monitoraggio acustico  realizzati  in  conformita'  al
decreto del Ministro dell'ambiente del  20  maggio  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  finanze,  emanati  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione  e  con
il Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'  applicative
dell'imposta. 
                                                               ((22)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di  cui
all'articolo  190  del  Regio  Decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,
all'articolo 121 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1,  5  e  6  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
legge 21 novembre 2000, n. 342".