LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
  1. All'onere  derivante  dalla  attuazione  della  presente  legge,
determinato  nel  limite  massimo  di  lire  9.000  milioni  annue  a
decorrere dal 2000, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire  4.000  milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,  e  per  lire
5.000 milioni l'accantonamento relativo al  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale.(2) ((5)) 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 giugno 2000 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis)  che
"L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
28, comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  che  sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione  dell'entrata  ed
in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
308) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 6  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2023".