LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 27-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
             Flessibilita' dell'astensione obbligatoria

  1.  Dopo  l'articolo  4  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'
inserito il seguente:
    "Art.   4-bis.   -   1.  Ferma  restando  la  durata  complessiva
dell'astensione  dal  lavoro,  le  lavoratrici  hanno  la facolta' di
astenersi  dal  lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il
medico  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso
convenzionato  e  il  medico  competente  ai fini della prevenzione e
tutela  della  salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). ((2))
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)). ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs.  26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma
1,  lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di
cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.