stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Flessibilità dell'astensione obbligatoria
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
.
((2))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
.
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 85, comma 1, lettera dd)) che restano in vigore le disposizioni legislative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto.