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LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  6-4-2018
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Art. 22-bis



(Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti).

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
.
((6))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".