LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                    (Incentivi alle assunzioni). 
 
  1. Nel rispetto dell'articolo 33 del  Regolamento  UE  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: 
    a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
    b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e
il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22) 
  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e'  altresi'  concesso,  nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile
ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in
caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo
determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la
durata del contratto. (22) 
  1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1  e  1-bis  e'  corrisposto  al
datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  denunce  contributive
mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa,
attraverso apposita procedura  telematica,  all'INPS,  che  provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  pari  all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  e'  assegnato  un
termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del
contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo.  Entro  il  termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza delle risorse  a  disposizione  determinate  ai
sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutata  anche  su  base
pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'INPS  non
prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai  datori  di
lavoro privati che, pur non  essendo  soggetti  agli  obblighi  della
presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e  ne
fanno domanda con le modalita' di cui al comma 1-ter. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il  Fondo  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento   e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e  seguenti,
euro 37 milioni per l'anno  2007  ed  euro  42  milioni  a  decorrere
dall'anno 2008. A valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo e nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni  di  inclusione  lavorativa
delle persone con disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite  per  il  tramite
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla
base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. (21) (26)(28) (30) ((33)) 
  4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di  cui
al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di
soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di  previsione
della spesa del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
secondo modalita' definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al  comma  4  che
vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e  rese  disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis. Con il medesimo  decreto  e'  stabilito  l'ammontare
delle risorse attribuite al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali per le finalita' di cui al secondo periodo del  comma  4.  Il
decreto di cui al presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4  per
il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le   somme   non   impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
  10. Il Governo, ogni  due  anni,  procede  ad  una  verifica  degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
160) che "La dotazione  del  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo  1999,
n. 68, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 1) che "L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo  13
della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del  presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
251) che "Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo  1999,  n.  68,
gia' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ed eventualmente non impegnate  in  favore  dei  beneficiari,
sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei  disabili,
di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del  1999
e sono prioritariamente  utilizzate  allo  scopo  di  finanziare  gli
incentivi alle assunzioni delle persone con disabilita' successive al
1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo  di  cui  all'articolo
13, comma 4, della legge n. 68 del 1999". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  55-bis,  comma  1)
che "Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
520) che "La dotazione  del  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo  1999,
n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
332) che "Lo stanziamento del Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020".