LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
                              ART. 28.
                   (Completamento del programma di
             metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni
                      montani del centro-nord).
  1.  All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 e'
  sostituito dai seguenti:
  "1.  Al  fine di consentire il completamento del programma generale
  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno  di  cui all'articolo 11 della
  legge  28  novembre  1  980, n. 784, e successive modificazioni, e'
  autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
  lire  300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando
  le   somme   assegnate   per   gli   interventi  di  metanizzazione
  dall'articolo  1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
  dall'articolo   1  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20 dicembre 1996, n.
  641,  nonche'  a  valere  sulle  disponibilita'  sui  mutui  di cui
  all'articolo  1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine
  sono autorizzate:
  a)  la  concessione  ai  comuni e ai loro consorzi di contributi in
  conto  capitale  fino  ad  un  massimo  del  50 per cento del costo
  dell'investimento previsto;
  b)  la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
  interessi  per  l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3 per
  cento,  per  un  ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo
  dell'investimento previsto;
  c)   la   concessione  di  contributi  in  conto  capitale  per  la
  realizzazione  degli  adduttori secondari aventi caratteristiche di
  infrastrutture  pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
  fini  dell'attuazione  del programma generale di metanizzazione del
  Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
  comma,  numero  3),  della  legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
  spesa massima di lire 100 miliardi.
  1-bis.   I   contributi   vengono   erogati  qualora  l'avanzamento
  dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della
  spesa ammessa al finanziamento ".
  2.  All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma
  5 sono aggiunti i seguenti:
  "5-bis.  E'  concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno
  2000  fino  all'anno  2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso
  dello  Stato  nell'ammortamento  dei  mutui che la Cassa depositi e
  prestiti  e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-
  nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera
  la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n.
  2052/88   del   Consiglio,   del   24  giugno  1988,  e  successive
  modificazioni,  per  con"  sentire  il  completamento della rete di
  metanizzazione   dei   comuni   montani  del  centro-nord,  di  cui
  all'articolo  1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
  l'approvigionamento,  anche  con  fonti  energetiche alternative al
  metano.  Il  relativo  riparto  e'  effettuato  tal CIPE sentita la
  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.
  5-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
  lire  10  miliardi  per  gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi anni dello stanziamento
  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 19992001, nell'ambito
  dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale "
  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della   programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
  parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di
  grazia e giustizia.
  5-quater.  All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
  commi  1  e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi
  dell'articolo  11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
  n. 468, e successive modificazioni.
  5-quinquies.  Il  programma  di  metanizzazione  della  Sardegna e'
  attuato  anche  attraverso  la  realizzazione  di  reti comunali di
  distribuzione  del  gas  metano esercibili, in via transitoria, con
  fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
  concernenti il programma ti metanizzazione del Mezzogiorno ".