LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 63.
              (Disposizioni in materia di politiche per
        l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
   1.  In  attesa  della  revisione  delle  misure  di inserimento al
lavoro,  non  costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45,
comma  1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per
l'inserimento  professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  possono
prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali
previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei
mesi  e  comunque  nel  limite dell'orario contrattuale nazionale e/o
aziendale  previsto.  All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  le  parole:  "  10  miliardi " sono sostituite dalle
seguenti: " 110 miliardi ".
   2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
destinare  una  quota  fino  a  lire  100  miliardi  per l'anno 2000,
nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione  del  lavoro  autonomo  di  cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
   3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
   4.  All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
4  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite  le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  ove  i  competenti  organi regionali non
abbiano  provveduto  entro  trenta  giorni  dall'invito  rivolto  dal
Ministro ".