LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 78
                    Misure organizzative a favore
                      dei processi di emersione

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
per  l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento  delle  iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve
direttive  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri cui risponde e
riferisce:
a) attua   tutte  le  iniziative  ritenute  utili  a  conseguire  una
   progressiva  emersione  del  lavoro  irregolare,  anche attraverso
   campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
   comunicazione e nelle scuole;
b) valuta  periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi
   locali di cui al comma 4;
c) esamina  le  proposte  contrattuali  di  emersione  istruite dalle
   commissioni  locali  per la successiva trasmissione al CIPE per le
   deliberazioni del caso.
  2.  Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico
nazionale  (SISTAN),  ivi comprese le camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  sono  tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto  degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
  3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, designati, rispettivamente,
dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica, due dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro  per  le  politiche  agricole, dal presidente dell'INPS, dal
presidente  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dal presidente dell'Unione italiana
delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura
(Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  svolge le funzioni di
presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere  comandato  o  distaccato,  nel  numero  massimo di 20 unita',
personale  tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli  enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma
mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale e accessorio delle
amministrazioni  ed  enti  di  appartenenza. Per il funzionamento del
Comitato  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
  4.  A  livello  regionale  e  provinciale sono istituite, presso le
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,
commissioni  con  compiti  di analisi del lavoro irregolare a livello
territoriale,    di    promozione   di   collaborazioni   ed   intese
istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso   al  credito  agevolato,  alla  formazione  ovvero  alla
predisposizione  di  aree  attrezzate,  che  stipulano  contratti  di
riallineamento   retributivo  anche  attraverso  la  presenza  di  un
apposito   tutore.  A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
l'incarico  di  durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una
sola  volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque
non   oltre  il  31  dicembre  2003,  a  soggetto  dotato  di  idonea
professionalita',  previo  parere favorevole espresso dal Comitato di
cui  al  comma  3  che  provvede,  altresi'  a  verificare e valutare
periodicamente  l'attivita'  svolta  dal tutore, segnalandone l'esito
alla   rispettiva   commissione   per  l'adozione  delle  conseguenti
determinazioni;  per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la
commissione   non   sia   costituita   od  operante,  all'affidamento
dell'incarico  e  all'adozione  di ogni altra relativa determinazione
provvede  direttamente  il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni
sono  composte  da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni
di  presidente,  designati  dalle  amministrazioni  pubbliche  aventi
competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
comparativamente   piu'   rappresentative  sul  piano  nazionale.  Le
commissioni,   nominate  dal  competente  organo  regionale,  possono
avvalersi  di  esperti  e  coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare,  con  le  direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto
delle  disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961,
n.  628,  e  dell'articolo  3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638.  Qualora  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  non  siano  state istituite le predette commissioni,
provvede  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti  organi  regionali  non  abbiano  provveduto  entro trenta
giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
  5.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
mettono   a   disposizione  una  sede  in  modo  da  consentire  alla
commissione  di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per
assicurarne  il  funzionamento, puo' essere comandato personale della
pubblica  amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,
restando   i   relativi  oneri  a  carico  delle  amministrazioni  di
provenienza.
  5-bis.  All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma
3  e  a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si
provvede  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  66,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme  occorrenti  sono  attribuite  in  conformita' agli indirizzi e
criteri  determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale. ((46))
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AGGIORNAMENTO (46)
  Il  D.L. 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio  2008,  n.  31,  ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo
78  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008."