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LEGGE 17 agosto 1999, n. 290

Proroga di termini nel settore agricolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 2

Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994
1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.
3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe):
"Art. 11. - 1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza".
- Il testo dell'art. 14 della legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe), è il seguente:
"Art. 14. - 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. - 1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a quattro anni dalla rispettiva data di scadenza".