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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21/10/1994, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal:  21-8-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque,
((periodo non superiore a quattro anni))
dalla rispettiva data di scadenza.(3)
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 28, comma 8) che "I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni."