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LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  10-8-1999

Art. 10

(Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.
3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53.
Nota all'art. 10:
- La legge 7 marzo 1997, n. 53, recante: "Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997, n. 59".