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LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

note: Entrata in vigore della legge: 13-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Norme transitorie e finali
1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998. (1)
((2))
2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 luglio 1999, n. 237 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 27, comma 18) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali".