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LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  10-8-1999 al: 25-1-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei)
1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.
7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonché per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", così dispone:
"4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- L'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", cosi dispone:
"Art. 26 (Concorsi di progettazione). - 1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direttiva n. 93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore:
a) a 200.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) a 400.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE;
c) a 600.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE.
4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000 ecu. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE, tale valore è portato, rispettivamente, a 400.000 ecu e a 600.000 ecu.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6 A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6 B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni".