LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 58.
              (Disposizioni in materia previdenziale).

  1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione
da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili".
2) il comma 2 e' abrogato;
    b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "  2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione
di  cui  al  presente decreto i coefficienti di trasformazione per il
calcolo    del   trattamento   pensionistico   ;sono   specificamente
determinati  in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Nucleo  di  valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo
1,  comma  44,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335. Con le medesime
modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su
proposta  del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne
renda necessaria la modifica".
  2.  Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  e'  costituito  un Fondo gestito da un
comitato  amministratore,  composto  di ((dodici)) membri, di cui due
designati  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque
designati  dalle  associazioni  datoriali  e  del  lavoro autonomo in
rappresentanza     dell'industria,     della     piccola     impresa,
dell'artigianato,   del   commercio  e  dell'agricoltura  e  ((cinque
designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti
al  Fondo  medesimo)).  Il  comitato amministratore opera avvalendosi
delle  strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore
opera  avvalendosi  delle  strutture  e  di  personale  dell'INPS.  I
icomponenti  del  comitato  amministratore  durano  in carica quattro
anni.
  ((3.  Il  comitato  amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS  o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo)).
  4.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
emana  il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del
Fondo  di  cui  al  comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle
elezioni,  informando  tempestivamente  gli  iscritti  della scadenza
elettorale  e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo
i seggi presso le sedi INPS.
  5.  Ai  componenti  del  comitato  amministratore e' corrisposto un
gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al
comma 6.
  6.  All'onere  derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma
2,  valutato  in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001  e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente "
Fondo  speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione  economica,  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  Al  decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
    "1-ter.  Gli  enti  gestori  di forme pensionistiche obbligatorie
possono  gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai
Fondi  pensione  e  di erogazione delle prestazioni e delle attivita'
connesse  e  strumentali  anche  attraverso  la costituzione, sentita
l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, di societa' di
capitali  di  cui  debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale  sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo
le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";
    b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  L'iscritto  al  fondo  da almeno otto anni puo' conseguire
un'anticipazione   dei  contributi  accumulati  per  eventuali  spese
sanitarie  per  terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti  strutture  pubbliche,  ovvero  per l'acquisto della prima
casa  di  abitazione  per  se'  o  per  i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978,   n.   457,   relativamente  alla  prima  casa  di  abitazione,
documentati   come   previsto  dalla  normativa  stabilita  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
facolta'  di  reintegrare  la  propria  posizione  nel  fondo secondo
modalita'   stabilite  dal  fondo  stesso.  Non  sono  ammessi  altre
anticipazioni  o  riscatti  diversi da quello di cui all'articolo 10,
comma  1,  lettera  c).  Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono
considerati   utili   tutti   i  periodi  di  contribuzione  a  forme
pensionistiche  complementari  maturati  dall'iscritto  per  i  quali
l'interessato  non  abbia  esercitato  il  riscatto  della  posizione
individuale";
    c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di
tali   soggetti   "  sono  inserite  le  seguenti:  "  o  di  diverse
disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
    d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "   5-bis.  Le  sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
articolo  sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo
VI,  del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, fatta salva
l'attribuzione   delle   relative   competenze   esclusivamente  alla
Commissione  di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro
e  della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
  9.  Il  termine  di  sei  mesi  previsto dall'articolo 59, comma 3,
settimo  periodo,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al
periodo  entro  il  quale  possono  essere  stipulati  accordi con le
rappresentanze  dei  lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza,
con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative del
personale    dipendente,    per   la   trasformazione   delle   forme
pensionistiche  di  cui  al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori
dodici mesi.
  10.   Il   personale  dipendente  dagli  enti  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e
IX,  puo'  essere  comandato,  previo  assenso degli interessati, nel
limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di
attivita'  nel  settore  previdenziale.  I  relativi  oneri, compresi
quelli  accessori  al  trattamento  economico, restano a carico delle
amministrazioni di provenienza.
  11.  Il  contributo  di  solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis,
comma  2,  del  decreto-legge  29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per
le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare
"Fiorenzo  Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi
annue  a  decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 3 del
decreto-legge  20  gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
  12.   I  datori  di  lavoro  agricolo  sono  tenuti  a  versare  il
trattamento  di  fine  rapporto maturato dagli operai assunti a tempo
determinato  da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di
previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai
contratti  collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale e congiuntamente stipulanti. I
datori  di  lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle
agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
  13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso,
salvi  i  verbali  aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti
entro la data di entrata in vigore della presente legge".
  14.  Il  termine  del  30  settembre 1998 previsto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato
al  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data di entrata in vigore
della presente legge.
  15.  Il  recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non
versati  dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994
al  30  novembre  1996,  dovuti ai sensi del decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
rate  trimestrali  di  pari importo, e con la sola applicazione degli
interessi  di  dilazione in misura pari al tasso di interesse legale,
decorrenti  dalla  scadenza  del  secondo trimestre solare successivo
alla  data  di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che
intendono   avvalersi   della   dilazione   debbono  farne  richiesta
all'ufficio  dell'INPS  territorialmente competente, entro il secondo
trimestre  solare  successivo  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle
imprese  che  hanno  in  corso  il  recupero  rateizzato  di cui alla
presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di
regolarita'  contributiva  anche  ai  fini  della  partecipazione  ai
pubblici  appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad
altra causa.
  16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli  adempimenti  di  cui  al  primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle  attivita'  strumentali  ed  accessorie,  le  imprese di cui al
quarto  comma  possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti  e  composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di  cui  alla  presente  legge con versamento, da parte degli stessi,
della  contribuzione  integrativa alle casse di previdenza sul volume
di  affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni  di  categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma.  I  criteri  di  attuazione  della  presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i  rappresentanti  delle  associazioni  di categoria e degli ordini e
collegi  professionali  interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che  non  si  avvalgono,  per  le  operazioni  suddette,  di  proprie
strutture  interne  possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche  di  diretta  costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni  caso  assistiti  da  uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria,  dai  rappresentanti  degli  ordini  e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  allo  scopo  di  esaminare i
problemi  connessi  all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore".
  17.  All'articolo  12  del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis  I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma
5  possono  essere  concessi  nei  limiti  delle  risorse finanziarie
disponibili  anche  ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S,
in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
    b)  al  comma  7  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I
progetti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati
ai   soggetti   di  cui  al  presente  articolo,  sono  ulteriormente
prorogabili   nei  limiti  dello  stanziamento  allo  scopo  previsto
nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il
1999".
  18.  Le  imposte  risultanti  dalle operazioni di conguaglio di cui
all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973  n.  600, e successive modificazioni, relative ai
redditi  percepiti  nell'anno  1998  dai soggetti impegnati in lavori
socialmente  utili in conformita' a specifiche disposizioni normative
e  da  quelli  impegnati  nei piani di inserimento professionale sono
trattenute  in  sei  rate  ovvero  nel  numero  piu'  elevato di rate
consentito  dalla  durata  del rapporto con il sostituto d'imposta se
questo  e'  inferiore  al periodo necessario a trattenere le predette
imposte in sei rate.