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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  24-11-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 58

(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili".
2) il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarità della orma di assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di
((dodici))
membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e
((cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo))
. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I icomponenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
((3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo))
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";
b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale";
c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di tali soggetti " sono inserite le seguenti: " o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
d) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore".
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.