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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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Art. 3

Modifiche al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue mesi";
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;
b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decretolegge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: ''servizio militarè', sono inserite le seguenti: ''di maternità,''";
c) all'articolo 3:
1) nel comma 3, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre dell'anno successivo";
2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
3) nel comma 6, dopo le parole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,";
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.";
d) all'articolo 8, nella rubrica, dopo le parole: "di tipo verticale" è aggiunta la seguente: ", orizzontale"; al comma 1, dopo le parole: "di tipo verticale" è inserita la seguente: ", orizzontale".
2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 58, comma 14) che "Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."