DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/1/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2008)
Testo in vigore dal: 22-1-1998
                               Art. 3.
              Integrazione del Fondo per l'occupazione

  1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la
spesa  di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per
l'anno  1999  e  di  lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"   del   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
  a)  quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno  1999  e  a  lire  714  miliardi  a  decorrere dall'anno 2000,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
  b)  quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.