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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 43

Ferrovie dello Stato Spa
1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione,
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, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.
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2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.
))
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
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le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rel- ative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1 gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.